Ci sono due norme da rispettare, una ha l’obiettivo di evitare che i gas refigeranti entrino in atmosfera e riguarda i controlli sul gas refrigerante contenuto in ogni apparecchio che può produrre freddo (anche il frigorifero che abbiamo in casa o il cdz dell’automobile); l’altra ha l’obiettivo di risparmiare energia e riguarda i controlli di efficienza energetica per il riscaldamento e il raffreddamento
Il D.P.R. n. 146/2018 recante attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014, indica la periodicità dei controlli per apparecchiature che contengono gas refrigeranti, i controlli devono essere effettuati da personale certificato Fgas con la seguente tempistica – tutti i nostri tecnici sono in possesso di questa certificazione – :
- nessun controllo se è contenuto “poco” gas, cioè se la vostra macchina contiene meno di 5 Ton CO2
tipo di gas | corrisponde a | |||
R-422D | no controllo se inferiore a kg | 1,83 | 5 Ton CO2 | |
R-410A | no controllo se inferiore a kg | 2,39 | 5 Ton CO2 | |
R-407C | no controllo se inferiore a kg | 2,82 | 5 Ton CO2 | |
R-22 | no controllo se inferiore a kg | 2,94 | 5 Ton CO2 | |
R-407H | no controllo se inferiore a kg | 3,36 | 5 Ton CO2 | |
R-134A | no controllo se inferiore a kg | 3,50 | 5 Ton CO2 | |
R-32 | no controllo se inferiore a kg | 7,41 | 5 Ton CO2 |
- un controllo ogni 12 mesi se il contenuto di gas è tra i 5 e i 50 Ton CO2
- un controllo ogni 6 mesi se il contenuto di gas è tra i 50 e i 500 Ton CO
potete controllare l’etichetta della vostra pompa di calore per vedere sia tipo di gas contenuto sia quantità.
Il D.P.R. n. 146/2018 e relative declinazioni regionali indicano la periodicità di controlli di efficienza energetica
Se:
– Possedete un refrigeratore o una pompa di calore con potenza termica nominale maggiore di 12 kW
– Utilizzate questa macchina per la climatizzazione di ambienti
Allora siete obbligati ad:
1) AVERE IL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO, compilato anche nelle parti dedicate a macchine
frigorifere/pompe di calore, in formato cartaceo oppure pdf da stampare in caso di ispezione
2) EFFETTUARE CONTROLLO DI EFFICIENZA CONFORME ALL’ALLEGATO III
3) COMUNICARE alle autorità regionali i dati identificativi dell’impianto e i dati contenuti nell’Allegato III, ogni 2 o 4 anni
Le tempistiche di obbligo di comunicazione al CURIT (Catasto Unico Regionale Impianti Termici – Lombardia) e CIT (Catasto Impianti Termici – Piemonte) sono le seguenti:
- Ogni 4 anni per chiller e/o pompe di calore con potenza t. maggiore di 12 kW ma inferiore a 100kW
- Ogni 2 anni per chiller e/o pompe di calore con potenza termica maggiore di 100 kW