Ci sono due norme da rispettare, una ha l’obiettivo di evitare che i gas refigeranti entrino in atmosfera e riguarda i controlli sul gas refrigerante contenuto in ogni apparecchio che può produrre freddo (anche il frigorifero che abbiamo in casa o il cdz dell’automobile);  l’altra  ha l’obiettivo di risparmiare energia e riguarda  i controlli  di efficienza energetica per il riscaldamento e il raffreddamento

Il D.P.R. n. 146/2018 recante attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014, indica la periodicità dei controlli per apparecchiature che contengono gas refrigeranti, i controlli devono essere effettuati da personale certificato Fgas con la seguente tempistica – tutti i nostri tecnici sono in possesso di questa certificazione – :

  • nessun controllo se è contenuto “poco” gas, cioè se la vostra macchina contiene meno di 5 Ton CO2 
tipo di gas corrisponde a
R-422D no controllo se inferiore a   kg 1,83 5 Ton CO2
R-410A no controllo se inferiore a   kg 2,39 5 Ton CO2
R-407C no controllo se inferiore a   kg 2,82 5 Ton CO2
R-22 no controllo se inferiore a   kg 2,94 5 Ton CO2
R-407H no controllo se inferiore a   kg 3,36 5 Ton CO2
R-134A no controllo se inferiore a   kg 3,50 5 Ton CO2
R-32 no controllo se inferiore a   kg 7,41 5 Ton CO2
  • un controllo ogni 12 mesi se il contenuto di gas è tra i 5 e i 50 Ton CO2
  • un controllo ogni 6 mesi se il contenuto di gas è tra i 50 e i 500 Ton CO

potete controllare l’etichetta della vostra pompa di calore per vedere sia tipo di gas contenuto sia quantità.

 

Il D.P.R. n. 146/2018 e relative declinazioni regionali indicano la periodicità di controlli di efficienza energetica

Se:

– Possedete un refrigeratore o una pompa di calore con potenza termica nominale maggiore di 12 kW

– Utilizzate questa macchina per la climatizzazione di ambienti

 

Allora siete obbligati ad:

1) AVERE IL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO, compilato anche nelle parti dedicate a macchine

frigorifere/pompe di calore, in formato cartaceo oppure pdf da stampare in caso di ispezione

2) EFFETTUARE CONTROLLO DI EFFICIENZA CONFORME ALL’ALLEGATO III

3) COMUNICARE alle autorità regionali i dati identificativi dell’impianto e i dati contenuti nell’Allegato III, ogni 2 o 4 anni

 

Le tempistiche di obbligo di comunicazione al CURIT (Catasto Unico Regionale Impianti Termici – Lombardia) e CIT (Catasto Impianti Termici – Piemonte) sono le seguenti:

  • Ogni 4 anni per chiller e/o pompe di calore con potenza t. maggiore di 12 kW ma inferiore a 100kW
  • Ogni 2 anni per chiller e/o pompe di calore con potenza termica maggiore di 100 kW